Descrizione
IL SINDACO
Informa che la legge 27 gennaio 2006 n, 22, che ha convertito con modifiche, il decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, ha introdotto la possibilità del voto domiciliare per gli elettori che sono affetti da gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora, e che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Con legge 7 maggio 2009, n. 46 è stato esteso il diritto al voto domiciliare ad altre categorie di elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile perché intrasportabili.
Ai fini dell’esercizio del voto a domicilio, l’elettore deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste l’elettore risulta iscritto, tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, ovvero dal 30/04/2024 al 20/05/2024,
la dichiarazione, in carta libera, nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione indicando l’indirizzo completo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e un recapito telefonico.
La dichiarazione stessa dovrà essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dalla ASL in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione, tale certificazione medica, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all’elettore delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell’art.1 delle legge n. 46/09, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l’eventuale necessità del c.d. “accompagnatore” per l’esercizio del voto.
A cura di
Allegati
Ultimo aggiornamento: 2 maggio 2024, 16:36